Il signor S.M., nel mese di settembre 2008, si recava presso lo Studio Legale Latini esponendo che, nel mese di giugno 2006, allettato dalla massiccia pubblicità effettuata in televisione sui risultati ottenuti dagli studenti che seguivano un determinato metodo di studio, stipulava un contratto con primaria società ed a favore del proprio figlio avente ad oggetto l'assistenza didattica per il successivo anno scolastico 2007/2008 in relazione alla preparazione all'esame di Stato.

Egli esponeva che l'interessamento era stato determinato dalla garanzia proposta "promosso o ripreparato" che si sostanziava nella ripreparazione totalmente gratuita per un ulteriore anno scolastico in caso di bocciatura. Esponeva che il contratto prevedeva l'assistenza didattica garantita da tutor qualificati oltreché la consegna di schede e dispense relative a materie inerenti il percorso scolastico prescelto il tutto comunque finalizzato al superamento dell'esame di Stato. Egli riferiva altresì che in detta sede richiedeva ed otteneva l'applicazione della garanzia tanto pubblicizzata "promosso o ripreparato", garanzia senza la quale, evidentemente, non avrebbe stipulato il negozio giuridico.

A tal fine, ed a conforto di quanto esposto, il signor S.M. consegnava al sottoscritto il contratto oltreché un foglio integrativo, datato e sottoscritto dalle parti, ove veniva garantita, ad integrazione e modificazione del negozio, la ripetizione gratuita dell'assistenza didattica, nella ipotesi di insuccesso, per un ulteriore anno scolastico.

Sulla base di quanto ivi riportato la garanzia operava allorché fosse rispettato un impegno di frequenza minimo concretizzantesi nella partecipazione ad almeno due lezioni settimanali oltreché l'impegno a non sospendere il corso per un periodo complessivamente superiore a trenta giorni, un ulteriore impegno di studio che concerneva la partecipazione a verifiche periodiche di apprendimento poste in essere dalla scuola, oltreché, evidentemente, all'impegno del beneficiario al sostenimento della prova d'esame prevista.

Esponeva ancora il cliente che, pur a seguito della corretta partecipazione alle lezioni tenute presso la sede della società, pur avendo il figlio partecipato alle verifiche periodiche di apprendimento tenutesi presso la scuola e pur avendo egli superato le prove scritte della maturità, nondimeno risultava bocciato.

Appresa tale sconfortante notizia, dopo la pubblicazione dei risultati, il contraente, nel mese di luglio 2008, provvedeva ad inviare formale richiesta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla sede della società, con la quale, in applicazione del contratto, veniva a richiedere la ripreparazione gratuita per il proprio figlio per il successivo anno scolastico.

Esponeva ancora che, a seguito dell'invio della suddetta missiva, dopo numerose telefonate da egli effettuate presso la sede e, purtroppo, rimaste senza alcun positivo riscontro, nelle pochissime occasioni in cui poté effettivamente conferire telefonicamente col responsabile egli comunicava lui che la nuova iscrizione era subordinata al pagamento di una ulteriore somma di denaro non potendosi applicare, nella fattispecie concreta, la garanzia contrattualmente prevista.

Il padre, evidentemente amareggiato da questa ulteriore e non prevista richiesta, nel mese di settembre successivo, si recava personalmente presso la scuola ove il responsabile, sorprendentemente, ribadiva ancora una volta che, in totale dispregio degli accordi contrattuali, al fine di procedere alla iscrizione del figlio per il nuovo anno scolastico, avrebbe dovuto provvedere immediatamente al pagamento di una ulteriore somma di circa tremila euro cosa che, evidentemente, non veniva accettata dal padre.

A seguito di questa ulteriore richiesta di denaro il signor S.M., evidentemente mortificato e sfiduciato dalle ingiuste pretese formulate dalla società, ma deciso a non far perdere preziosi giorni scolastici al figlio, a seguito dell'inizio dei corsi di preparazione, nei primi giorni del mese di ottobre 2008, iscriveva nuovamente il figlio presso altro istituto scolastico sostenendo ulteriori spese e, nell'ottica di tutelare i propri diritti, decideva comunque di intraprendere una azione legale nei confronti della società inadempiente.

Recatosi quindi presso lo Studio Legale Latini ed esposti i fatti di cui sopra con la consegna della documentazione esistente si procedeva pertanto ad analizzare la posizione giuridica che effettivamente metteva in evidenza un grave inadempimento contrattuale commesso ai danni del S.M. che avrebbe potuto determinare, in astratto, sia la risoluzione del contratto che il risarcimento dei danni.

Nella fattispecie concreta infatti l'inadempimento alla ripreparazione gratuita e/o il ritardo nella "concessione" della stessa, pure contrattualmente pattuita, oltre la data di inizio dei corsi di studio, e, comunque, successivamente alla iscrizione del beneficiario in altro istituto, determinava evidentemente una sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere la prestazione sostituendosi questa con la più che legittima richiesta di risarcimento dei danni.

Valutata preliminarmente la fondatezza giuridica della posizione del signor S.M. lo Studio Legale Latini veniva incaricato di inviare una prima lettera di richiesta dei danni eziologicamente ricollegati con l'inadempimento contrattuale della società convenuta.

Ad ottobre inoltrato, dopo la suddetta lettera di costituzione in mora, la società decideva finalmente - e per la prima volta formalmente - di rispondere al signor S.M. comunicando di voler "concedere" la garanzia pattuita cosa che, evidentemente, in quel momento, a corsi oramai iniziati, non soltanto non costituiva più interesse del cliente anche perché, medio tempore, come detto, il figlio era già stato iscritto ad altro istituto scolastico - di tal guisa da sostenere ulteriori e maggiori costi - ma dimostrava soltanto, e pienamente, la mala fede contrattuale della società debitrice della prestazione.

In ragione di ciò, il signor S.M., per il tramite dello Studio Legale Latini, dopo aver valutato attentamente i presupposti e la fondatezza dell'azione, citava in giudizio la società inadempiente per ottenere, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale della convenuta in relazione alla mancata applicazione della clausola pattuita "promosso o ripreparato", la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni patiti.

Nella fattispecie concreta, in sostanza, il rapporto di interessi in gioco prevedeva anzitutto il corretto espletamento dell'assistenza didattica a favore del beneficiario e, a seguito del verificarsi di una determinata condizione, ossia la mancata promozione scolastica, l'applicazione altresì della garanzia "promosso o ripreparato".

Tale possibilità, contrattualmente pattuita, veniva sistematicamente negata, almeno fino alla lettera di costituzione in mora del sottoscritto difensore.

Incardinata la causa presso il Tribunale di Grosseto si costituiva la società convenuta la quale eccepiva in primo luogo l'insussistenza di alcun inadempimento contrattuale addossando invece sullo studente la responsabilità circa il mancato superamento dell'esame di Stato e, in particolare, rilevava la contrarietà alle regole di correttezza e buona fede della condotta serbata nel corso dell'assistenza didattica in considerazione delle numerose assenze ingiustificate effettuate dallo stesso, contestava poi la veridicità di quanto sostenuto circa la richiesta di pagamento di somme ulteriori e chiedeva pertanto il rigetto della domanda risarcitoria.

A seguito delle deduzioni formulate dalla parte convenuta veniva richiesto ed ottenuto - ovviamente il signor S.M. era già in possesso della suddetta documentazione che era stata preliminarmente analizzata dal sottoscritto - il deposito in giudizio della documentazione scolastica inerente il figlio finalizzata invero a dimostrare la sussistenza delle condizioni contrattualmente pattuite per ottenere l'applicazione della garanzia "promosso o ripreparato".

Dal deposito della suddetta documentazione emergeva la bontà delle asserzioni dello studente il quale aveva diligentemente partecipato ai corsi, aveva partecipato alle prove intermedie di valutazione e, infine, aveva sostenuto l'esame di Stato.

Era pertanto evidente e scontato che la clausola contrattuale "promosso o ripreparato" era pienamente applicabile alla fattispecie concreta e il mancato riconoscimento del suddetto diritto costituiva grave inadempimento contrattuale che avrebbe potuto determinare la risoluzione del contratto.

In punto di diritto ed in generale il fondamento della risoluzione del contratto per inadempimento, così come disciplinata dall'art. 1453 c.c., viene comunemente individuato nell'alterazione del sinallagma contrattuale costituendo esso stesso una anomalia funzionale del contratto che impedisce la realizzazione della causa del negozio giuridico. Tale anomalia determina, per così dire, una risposta sanzionatoria dell'ordinamento nei confronti del debitore inadempiente (rectius, nel caso di specie la società), con la declaratoria di risoluzione del contratto, alla quale consegue di diritto l'obbligo del risarcimento del danno patito.

Secondo la migliore dottrina la risoluzione del contratto per inadempimento è applicabile non soltanto ai contratti con prestazioni corrispettive ma, più in generale, a tutti quei contratti a titolo oneroso ove la prestazione inadempiuta risulti oggettivamente rilevante nell'assetto complessivo degli interessi regolato dal contratto.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cft., ex multiplis, Cass. Civ. 5434/2002, Cass. Civ. 23657/2004), inoltre, è ammissibile la risoluzione parziale del contratto anche per i contratti che non siano ad esecuzione continuata e/o periodica qualora l'oggetto del contratto non sia un solo bene o servizio caratterizzato da una particolare unicità o non frazionabile, ma si presenti come più beni o servizi aventi una propria individualità.

Inoltre, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza (cft., a tal uopo, Cass. Civ. 6362/1987 e Cass. Civ. 2500/1986), lo strumento della risoluzione del contratto può essere utilizzato sia per l'inadempimento definitivo che per il mero ritardo allorquando esso possa aver danneggiato irrimediabilmente il legittimo interesse del creditore della prestazione.

Affinché, ancora, si possa fondatamente sostenere la risoluzione del contratto per inadempimento essa deve essere connotata da due requisiti ineliminabili previsti dal codice civile e, in particolare, quello della gravità, come indicato dall'articolo 1455 c.c., non potendo evidentemente determinare la "sanzione" della risoluzione del contratto un inadempimento non grave avuto riguardo agli interessi della parte creditrice, ma anche l'imputabilità dell'inadempimento, quanto meno a titolo di colpa, del debitore.

In linea con questa interpretazione, qualora venissero dedotti dalle parti degli inadempimenti reciproci, il giudice dovrebbe svolgere un giudizio di comparazione al fine di valutare il comportamento complessivo delle parti contraenti onde stabilire quale fra esse, avuto riguardo ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, possa essere considerato come responsabile dell'inadempimento maggiormente rilevante in relazione alla alterazione del sinallagma contrattuale (cft. ex multiplis Cass. Civ. 20614/2009 e Cass. Civ. 10477/2004).

Il codice civile individua poi le conseguenze dell'inadempimento contrattuale allorquando, con l'articolo 1218 c.c., stabilisce che "…il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno…" mentre il successivo articolo 1223 c.c. individua esattamente il contenuto ed i limiti intrinseci del risarcimento del danno laddove stabilisce che "…il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta…".

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre avuto modo di chiarire come il principio di correttezza e buona fede contrattuale, il quale, secondo la Relazione Ministeriale al codice civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore, operando, quindi, come un criterio di reciprocità, deve essere inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall'articolo 2 della Costituzione e si esplica nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte anche laddove, per ipotesi, non vi siano specifici e formalizzati obblighi contrattuali.

Nella fattispecie concreta, come detto, nonostante l'approvazione inter partes della specifica clausola "promosso o ripreparato", nonostante la formale richiesta di ottenere la ripreparazione gratuita e la sussistenza dei legittimi presupposti per ottenerla, la società obbligata dapprima impediva di fatto la iscrizione del beneficiario al nuovo anno scolastico subordinandola al pagamento di ingiustificate somme di denaro e, solo dopo l'inizio dei corsi di preparazione – e l'invio della lettera di costituzione in mora – quando oramai, per quanto detto sopra, era venuto meno l'interesse del creditore, comunicava la "concessione" del suddetto diritto.

In relazione alla complessiva dinamica del rapporto non soltanto l'inadempimento contrattuale della società debitrice doveva essere considerato grave poiché posto in essere con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ossia, proprio quella assistenza didattica negata al cliente a seguito della bocciatura ma anche assolutamente colpevole poiché posto in essere senza la benché minima motivazione, quindi del tutto ingiustificatamente.

La causa veniva quindi successivamente istruita mediante il deposito di documenti con i quali veniva anzitutto dimostrato l'esistenza del contratto di assistenza didattica con la garanzia "promosso o ripreparato" e le altre clausole ivi contenute e mediante il deposito delle distinte di pagamento il signor S.M. forniva la prova del proprio adempimento alla prestazione mediante il corretto pagamento del corrispettivo pattuito.

Nel corso dell'istruttoria venivano altresì sentiti i testimoni ammessi i quali fornivano la prova della condotta contraria agli accordi contrattuali posta in essere dalla società – in corso di causa invero veniva dimostrato che in numerose occasioni, successivamente alla bocciatura, il responsabile della scuola richiedeva al signor S.M. somme di denaro affinché il figlio potesse essere nuovamente iscritto per l'anno successivo –.

Dall'esame della documentazione depositata dalla scuola emergeva altresì che il ragazzo aveva diligentemente frequentato la scuola, aveva effettuato le prove intermedie oltreché, evidentemente, aveva sostenuto l'esame di Stato con esito infruttuoso.

In ultima analisi, dalla istruttoria espletata era emersa la fondatezza giuridica delle richieste del S.M. ed il buon diritto dello stesso di ottenere l'applicazione della clausola "promosso o ripreparato" ingiustamente negata.

In relazione a ciò, con sentenza nr. 373/2014 il Tribunale di Grosseto accertava anzitutto che la società convenuta si era resa effettivamente inadempiente rispetto all'obbligo contrattualmente assunto con la condizione integrativa "promosso o ripreparato" e che tale inadempimento, indiscutibilmente, non poteva considerarsi di non scarsa importanza, avuto anche riguardo all'interesse del signor S.M. all'espletamento della ripreparazione, e, per tale motivo, accoglieva la domanda di risoluzione contrattuale condannando pertanto la società convenuta, così come richiesto, al pagamento del risarcimento dei danni patiti maggiorati degli interessi legali e delle spese di lite che seguivano la soccombenza.