In data 29/05/2014 il signor A.C. eseguiva pignoramento dei beni di proprietà della signora E.C. ovverosia due autoveicoli, somme di denaro in contanti oltreché altri beni presenti nell'attività commerciale della stessa per un credito asseritamente derivante dal mancato pagamento del corrispettivo pattuito in sede di atto pubblico notarile relativamente ad una precedente operazione di cessione di azienda.

Con ricorso tempestivamente depositato presso il Tribunale di Grosseto la signora E.C., per il tramite dello Studio Legale Latini, si opponeva alla esecuzione intrapresa dal signor A.C. contestualmente chiedendone la sospensione per gravi motivi ai sensi dell'art. 624, 1° comma, c.p.c. deducendo invero di aver già provveduto a pagare la somma pattuita a tal uopo allegando una scrittura privata sottoscritta dalle parti, non datata, ove si dava atto del pagamento effettuato a favore del creditore procedente di una somma astrattamente idonea a soddisfare il credito azionato senza alcuna ulteriore indicazione di collegamento col credito azionato.

Il Giudice dell'Esecuzione, visto il documento allegato e non disconosciuto in sede di udienza di comparizione, sospendeva l'esecutorietà del titolo di formazione stragiudiziale costituito, come detto, ex art. 474, comma 2) nr. 3) c.p.c. dall'atto notarile di cessione dell'azienda relativamente alle obbligazioni di pagamento della somma di denaro in essa contenute.

Il signor A.C., per il tramite del suo difensore, iscriveva quindi a ruolo la causa di merito onde far accertare la fondatezza della propria azione esecutiva rilevando, da una parte, che il predetto titolo esecutivo comprovava l'esistenza del credito azionato, e, dall'altra, contestando che la scrittura di pagamento prodotta dalla parte opponente nella fase cautelare fosse riferibile al pagamento del rapporto obbligatorio per cui era causa.

A tal uopo deduceva come l'onere di dimostrare il pagamento, e quindi il fatto estintivo della pretesa creditoria, ricadesse esclusivamente sulla parte debitrice, convenuta-opponente, la quale avrebbe pertanto dovuto dimostrare, unitamente alla esistenza della scrittura, peraltro non contestata, che questa fosse proprio riferibile alla estinzione del rapporto obbligatorio oggetto della procedura esecutiva e non, magari, ad altri rapporti intercorsi tra le parti. In sostanza, secondo la parte attrice, il debitore avrebbe dovuto dimostrare un quid pluris ulteriore rispetto alla mera dazione di pagamento di una somma astrattamente idonea ad estinguere il debito.

Per tale ragione chiedeva l'accoglimento della domanda con revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento esecutivo.

Nel giudizio di merito si costituiva la E.C. la quale, pur ammettendo come la disposizione di cui all'art. 474, comma 2 nr. 3, c.p.c. indicasse quale titolo esecutivo idoneo, tra gli altri, proprio l'atto notarile, e che esso fosse stato depositato dalla controparte, rilevava nondimeno che l'obbligazione di pagamento ivi contenuta oltre ad essere esistente, come lo era stata, doveva essere persistente al momento dell'azione esecutiva e questo era proprio quanto contestato.

Ella argomentava infatti come apparisse evidente che un titolo di formazione stragiudiziale non potesse dare la certezza assoluta che, medio tempore, esso, per fatti estintivi sopravvenuti quali, ad esempio, il pagamento, fosse stato privato della sua "azionabilità". E questo, secondo le asserzioni della parte convenuta opponente, era quanto accaduto nella fattispecie concreta posto che non poteva dirsi sussistente alcun altro rapporto economico tra le parti e pertanto prive di alcun pregio dovevano considerarsi le deduzioni formulate dall'attore procedente.

A seguito della celebrazione del procedimento civile il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, con sentenza nr. 149/2018 del 09/02/2018 definitivamente pronunciando, rigettava la domanda proposta dall'attore dichiarando che quest'ultimo non aveva alcun diritto di procedere alla esecuzione forzata intrapresa contro la convenuta-opponente con condanna della parte attrice soccombente al pagamento a favore della convenuta delle spese sia per la fase cautelare che quella successiva di merito.

Il giudicante, per quanto qui rileva, deduceva in particolare come ampia fosse la possibilità di muovere contestazioni in sede di opposizione alla esecuzione nei confronti di titoli esecutivi di derivazione stragiudiziale, stante l'assenza di un qualsivoglia controllo giudiziale che avesse preceduto o susseguito la formazione del titolo dovendo in ogni caso il debitore opponente, nel giudizio di opposizione, provare l'esistenza del fatto modificativo, impeditivo e/o estintivo della pretesa creditoria.

Rilevava inoltre che, nella fattispecie concreta, la parte esecutata aveva regolarmente fornito la prova di tanto producendo in giudizio una scrittura sottoscritta - e giammai disconosciuta dalla parte avversaria - rappresentante il pagamento di una somma di denaro idonea alla sua estinzione e che, in tal caso, sarebbe stato onere del, a questo punto soltanto asserito, creditore, laddove egli avesse invece controdedotto che tale pagamento fosse da imputarsi ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, dimostrare tale assunto oltre alla sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione in base ai principi generali del riparto dell'onere probatorio di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1193 e 2697 c.c..

A tal uopo veniva richiamata ampia e consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto ( Cass. Civ. 18741/2015, Cass. Civ. 17102/2006 e altre).

Il giudicante richiamava la giurisprudenza più che consolidata secondo la quale il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito è onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo dal quale il suo diritto è originato e non anche del mancato pagamento giacché il pagamento integra un fatto estintivo della obbligazione la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisca. Allorquando però, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente astrattamente efficacia estintiva, ossia puntualmente riferibile ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale invece controdeduca che il pagamento sia da imputare ad un diverso credito.

L'onere del convenuto-opponente di provare il fatto estintivo rappresentava infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo della pretesa creditoria ( Cass. Civ. 20288/2011, Cass. Civ. 205/2007).

Concludeva infine rilevando come, a fronte del credito azionato dall'asserito creditore e la prova del pagamento fornita dalla convenuta-opponente, il preteso creditore si era limitato, del tutto genericamente, ad affermare che in realtà tale pagamento fosse riferibile a non meglio precisati rapporti intercorsi tra le parti senza tuttavia allegare, come invece sarebbe stato suo onere, l'esistenza del diverso credito vantato nei confronti della convenuta-opponente come pure le condizioni per l'allegata diversa imputazione.

Tale condotta, in sostanza, determinava la soccombenza nel giudizio di primo grado successivo alla opposizione con l'accertamento che il creditore procedente non aveva alcun diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della convenuta opponente.

Con atto di appello ritualmente notificato il signor A.C. impugnava la suddetta sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Firenze rilevando come il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto provato il pagamento sulla base del mero documento prodotto dalla appellata, che peraltro non riportava alcuna data o luogo di pagamento e neppure alcun collegamento col rapporto sottostante il pagamento stesso e pertanto mancava quella prova del pagamento estintivo della pretesa creditoria azionata.

Di conseguenza non potevano considerarsi verificati i presupposti affinché sorgesse, a carico del creditore procedente, quell'onere di provare una diversa imputazione di pagamento posto che la convenuta-opponente mai aveva assolto il proprio preliminare onere di provare il fatto estintivo dello specifico credito azionato.

In sostanza parte appellante rilevava, per quanto di interesse, come la convenuta-opponente non soltanto avrebbe dovuto provare l'esistenza di una quietanza di pagamento di una somma astrattamente idonea a estinguere una pretesa creditoria ma, altresì, che il suddetto pagamento fosse proprio riferibile allo specifico credito azionato dal creditore.

Ma ciò, a ben vedere, sarebbe contrastante con le regole generali sull'onere della prova già ampiamente analizzate nel corso del giudizio di opposizione e che sono richiamate nel combinato disposto di cui agli artt. 1193 e 2697 c.c. e con i principi anche valevoli per la prova della quietanza di pagamento.

Con sentenza nr. 853/2019 pubblicata in data 09/04/2019, la prima sezione della Corte di Appello di Firenze rigettava la proposta impugnazione rilevando come non era giammai stata contestata la sussistenza di una quietanza di pagamento per un importo astrattamente idoneo ad estinguere la pretesa creditoria azionata dall'appellante, quietanza peraltro riconosciuta espressamente dall'appellante.

In relazione a ciò la Corte rilevava condivisibilmente come la quietanza di pagamento avesse gli effetti della confessione del ricevuto pagamento della somma indicata (cft. Cass. Civ. Sez. V. Ord., 14/12/2018 nr. 32458 la quale precisa che "il creditore, il quale rilascia quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.") e che quindi, a fronte del riconoscimento dell'avvenuto pagamento, divenivano del tutto irrilevanti le disquisizioni sulla mancata prova della riferibilità del pagamento all'acquisto dell'azienda laddove parte appellante, neppure dinanzi alla Corte, aveva ritenuto opportuno indicare quali altri rapporti fossero intercorsi tra le parti che avessero potuto giustificare altrimenti la dazione di denaro.

E, anche sulla scorta della granitica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ex multiplis Cass. Civ. 20288/2011, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento con efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito), l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale invece controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico.

In sostanza, a fronte della prova del pagamento di una somma astrattamente idonea a estinguere un rapporto obbligatorio, sarebbe stato onere del creditore procedente che lo contestava, dimostrare gli asseriti altri rapporti ai quali tale riconosciuto pagamento fosse da imputare allegando e dimostrando quindi l'esistenza del diverso credito vantato come pure le condizioni per l'allegata diversa imputazione.

In definitiva la Corte rigettava l'impugnazione proposta dal signor A.C. con condanna dello stesso alle spese del grado, oltreché, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 228/2012 e dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, con condanna al pagamento del doppio del contributo unificato versato.