Lo Studio Legale Latini ha ricevuto incarico di richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti da un malcapitato automobilista a seguito di un sinistro stradale avvenuto per l'improvvisa immissione sulla sede stradale di un daino.

Questi i fatti accaduti al signor F.T. di Grosseto.

In data 02/10/2005, alle ore 22.30 circa, il signor F.T. percorreva una strada comunale in località Principina a Mare a bordo della propria autovettura in direzione Grosseto quando dalla pineta circostante un ungulato, fuoriuscendo dalla folta vegetazione, si immetteva improvvisamente sulla carreggiata andando ad impattare contro la fiancata laterale destra dell'autoveicolo.

L'automobilista riferiva che qualsiasi tentativo di evitare l'urto si era dimostrato inutile in quanto la mancanza di illuminazione come pure il pessimo stato manutentivo della strada e le banchine laterali completamente coperte da fitta vegetazione facevano si che l'animale veniva scorto nel momento stesso in cui andava a collidere con l'autoveicolo e che comunque non era neppure presente alcun tipo di segnaletica che preavvertisse di siffatto pericolo.

In seguito all'impatto l'ungulato, ferito e spaventato, tentava di riguadagnare l'area protetta da cui era uscito percorrendo un breve tratto prima di accasciarsi stremato a terra.

A seguito della segnalazione dell'automobilista intervenivano i Carabinieri di Grosseto i quali constatavano i fatti così come sopra esposti oltreché la mancanza della prescritta segnaletica di pericolo di attraversamento animali selvatici.

A seguito dello scontro l'autovettura di proprietà di F.T. subiva danni patrimoniali ammontanti a circa tremila euro il cui risarcimento veniva richiesto in via stragiudiziale sia alla Provincia di Grosseto che all'Ente Parco Regionale della Maremma come pure al Comune di Grosseto in quanto tutti e tre, a vario titolo, erano ritenuti responsabili dei danni subiti.

Tutti gli enti richiesti di risarcire il danno sofferto dal povero automobilista, ovviamente, non riconoscevano alcuna loro responsabilità e pertanto si rifiutarono fin da subito di risarcire il danno. In effetti le più che lecite richieste del danneggiato si scontrarono con le pretestuose eccezioni dei suddetti enti i quali, all'unisono, proclamavano la loro carenza di legittimazione non ritenendo di dover riconoscere il buon diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento dei danni patiti.

In ragione di ciò, caparbiamente, al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti il signor F.T. adiva le vie legali dinanzi all'Autorità Giudiziaria per ottenere giustizia.

La controversia veniva quindi istruita documentalmente, con prove testimoniali e con l'interrogatorio formale dell'attore, e, successivamente allo scambio di note conclusive, veniva decisa in primo grado con sentenza in data 20/10/2007 la quale, rigettando ogni altra eccezione, in accoglimento della domanda dell'attore F.T., condannava tutti e tre gli enti chiamati in giudizio alla rifusione di 1/3 delle somme occorrenti per la riparazione dell'autoveicolo oltreché il rimborso delle spese di lite già versate all'Avvocato in favore dell'automobilista.

Nella sentenza il Giudice prendeva innanzitutto posizione sulla questione preliminare sollevata di carenza di legittimazione passiva da tutti gli enti chiamati in giudizio ed egli, dopo aver escluso una generale legittimazione passiva della Provincia ( o dell'Ente Parco o del Comune di Grosseto ) ed una loro generale competenza in merito a qualsiasi ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica chiariva che, sulla scorta della generale disposizione di cui all'articolo 2043 c.c. e della giurisprudenza in materia di danni cagionati dalla fauna selvatica che su di essa si era formata, pur essendo attribuite alla Provincia notevoli competenze latu sensu "di attuazione e gestione" ciò nondimeno tale considerazione "…non implica necessariamente ed aprioristicamente la responsabilità della Provincia per gli eventi dannosi determinati dalla fauna selvatica in ogni spazio del territorio provinciale, ma non la esclude in via di principio, dovendosi pur sempre ricercare, caso per caso, l'eventuale sussistenza di specifiche responsabilità di ciascun ente chiamato a rispondere del danno...".

Come detto la sentenza del Giudice di Pace di Grosseto correttamente rigettava le sollevate eccezioni di carenza di legittimazione passiva in quanto giuridicamente infondate.

Il Giudice infatti, in generale e condivisibilmente, affermava non potersi aprioristicamente escludere la responsabilità degli enti vocati in giudizio che andava invece verificata in concreto sulla base dell'accertamento della ricorrenza di una condotta colposa e/o dolosa ex art. 2043 c.c. eventualmente ascrivibile agli enti stessi e ciò anche sulla base delle più recenti e confortanti sentenze della Suprema Corte di Cassazione ( ex multiplis Cass. Civ. Sez. III, 08/01/2010 n. 80, Cass. Civ. Sez. III 24/06/2003 n. 10008 ).

Sulla scorta del suddetto principio di diritto egli individuava una responsabilità diretta in capo alla Provincia la quale, pur avendo importanti funzioni di gestione della fauna selvatica nell'ambito del territorio di competenza aveva comunque omesso le opportune cautele necessarie a prevenire il sinistro, il Comune, da parte sua, risultava essere l'ente proprietario della strada ove si era verificato il sinistro in questione mentre l'Ente Parco Regionale della Maremma costituiva l'autorità preposta alla gestione del Parco ubicato nelle immediate adiacenze di una strada di pubblico transito che, evidentemente, pur avendo contezza dell'esistenza della suddetta strada a rischio di interferenze con la fauna selvatica locale non aveva mai posto alcun riparo atto ad impedire e/o evitare che si determinassero danni a terzi.

Il giudicante accertava, in primis, la sussistenza del rischio di attraversamento di animali selvatici nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro – ed in effetti nel corso del giudizio lo Studio Legale Latini produceva una precedente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Grosseto, che in quel caso aveva tuttavia dato torto allo sfortunato automobilista – comunque finalizzata a dimostrare la frequenza degli attraversamenti in quel tratto oltreché la circostanza obiettiva e pacifica dell'adiacenza con una zona di ripopolamento di specie selvatiche – in secundis, della competenza degli enti convenuti nelle attività preposte alla tutela dei privati ricavabile pacificamente dalla stessa normativa nazionale e regionale di settore oltreché, beninteso, il nesso di causalità fra la mancata installazione della prescritta segnaletica, le pessime condizioni rilevate in loco e l'evento dannoso occorso allo sfortunato automobilista.

Il danno in concreto subito dall'automobilista era stato accertato mediante il deposito del preventivo dei lavori da effettuare in correlazione con l'esame testimoniale del legale rappresentante della carrozzeria incaricata che aveva confermato l'entità del danno e dei lavori da effettuare.

Nella motivazione della sentenza del Giudice di Pace di Grosseto si legge testualmente che " E' stato accertato, infatti, che la strada comunale in cui si verificò il sinistro era scarsamente illuminata, costeggiata da arbusti e sterpaglie, e, quel che più interessa nel caso di specie, era priva di segnaletica indicante il rischio di attraversamento di animali. Tale omissione è particolarmente rilevante ove si consideri l'accertata presenza, in adiacenza a tale strada, di una zona di ripopolamento e di tutela della fauna selvatica affidata alla gestione del Parco della Maremma, e del rischio facilmente prevedibile di sconfinamento da parte di animali sottoposti a tutela…omissis".

Ancora, nei condivisibili argomentando della sentenza, il Giudice di Pace, a fronte della prova dei fatti costitutivi della domanda, mette in evidenza come la stessa condotta processuale "passiva" mantenuta dagli enti pubblici chiamati in giudizio dimostra di per sé profili di responsabilità lapalissiani affermando infatti che "… Su tali aspetti le parti convenute si sono limitate a sottolineare le responsabilità altrui, omettendo di provare di aver assolto agli obblighi posti a loro carico…. Non risulta provato, quindi, che l'Amministrazione Provinciale e l'Ente Parco della Maremma, nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di gestione della fauna selvatica, abbiano segnalato al Comune di Grosseto, proprietario della strada, il pericolo rappresentato dal possibile e prevedibile sconfinamento degli animali selvatici dai limiti territoriali dell'area sottoposta a tutela, e ciò al fine di predisporre la necessaria segnaletica di pericolo e/o altri strumenti di protezione degli utenti della strada.

Nessuna indicazione, inoltre, è stata fornita dalla Provincia e dal Parco della Maremma, per provare di aver adempiuto a quanto posto a loro carico dall'articolo 3 L.R. 23 febbraio 2005 n. 34 a tutela dei privati cittadini…"

Ebbene nonostante la pacifica sussistenza nelle immediate adiacenze della strada percorsa dal danneggiato di una zona di ripopolamento e tutela della fauna selvatica, considerato l'accertato pessimo stato manutentivo del fondo stradale pesantemente compromesso dalle radici dei pini affioranti e la pessima visuale laterale del tutto compromessa dalla fitta vegetazione presente in loco mai sottoposta alle necessarie operazioni di potatura, considerata altresì la provata carenza di adeguata illuminazione, tutti gli enti preposti avevano omesso di porre in essere quegli accorgimenti tecnici atti ad eliminare il grave e concreto pericolo di attraversamento di animali selvatici installando ad esempio appositi dissuasori luminosi e/o olfattivi e neppure avevano provveduto a collocare idonea segnaletica di pericolo così come prescritto dal vigente codice della strada.

Nonostante che la normativa statale e regionale richiamata nel corso del processo – oltreché beninteso il generale principio del neminem ledere – individuasse specifiche competenze e responsabilità in capo ai singoli enti, anche in compartecipazione tra loro, il Giudice di Pace concludeva correttamente che "… il silenzio dei due Enti su tali aspetti è particolarmente indicativo della loro responsabilità nel sinistro ove si consideri che la Regione, con la disciplina di legge di cui sopra, ha inteso affermare il principio della risarcibilità dei danni subiti dai privati quale effetto immediato della mancata predisposizione di misure di protezione dallo sconfinamento degli animali selvatici assoggettati a tutela.

E non è un caso ( n.d.r. continuava il giudicante ) che la responsabilità risarcitoria stabilita dalla Regione risulti riferita allo spazio di 200 mt. oltre il limite territoriale delle aree protette, spazio ritenuto ad elevato rischio proprio a causa di prevedibili sconfinamenti. La mancata predisposizione di una specifica segnaletica stradale, e delle ulteriori misure di tutela prescritte dalla legge regionale 23/02/2005 n. 34, unitamente alla pessima manutenzione della strada su cui si verificò il sinistro, rendono, quindi, i convenuti solidalmente responsabili del sinistro e dei danni subiti dall'attore…".

In relazione al maldestro tentativo di addossare una concorrente responsabilità del sinistro a carico del malcapitato automobilista ai sensi dell'articolo 2054 c.c. il Giudice di Pace riteneva, sulla base di una più che approfondita istruttoria testimoniale e documentale, che "… pur a seguito di un'approfondita istruttoria, nessuna prova è emersa sulla corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro. In particolare, non risulta provato che il conducente dell'autovettura procedesse a velocità inadeguata rispetto al contesto. Del tutto inidonei a provare tale responsabilità risultano la collocazione del daino al momento dell'intervento degli Agenti, e la natura dei danni riportati dall'autovettura. La distanza dell'animale dall'autovettura, infatti, non è indicativa della velocità e dell'intensità dell'urto ove si consideri che il daino era ancora vivo dopo l'urto e venne abbattuto solo successivamente…. La natura dei danni subiti dall'autovettura, inoltre, così come documentati dalle fotografie in atti, sono ben compatibili con una andatura moderata del veicolo e con la forza cinetica dell'animale in corsa…. Dello stesso avviso, peraltro, sono risultati gli Agenti intervenuti sul luogo del sinistro, che non hanno ritenuto di dover contestare all'attore violazioni di norme del C.d.S….".

Ad ogni buon conto, come ci insegna la Corte Costituzionale nella nota sentenza 156/1999, i caratteri della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva comportano anche l'inapplicabilità del concorso di colpa sancito dall'articolo 1227 c.c. istando evidenti ragioni di incompatibilità logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la situazione contraddistinta dai caratteri dell'imprevedibilità ( mancanza di idonea segnaletica di pericolo ) ed inevitabilità del pericolo ( animale che fuoriesce dalla pineta nell'istante stesso del transito dell'autoveicolo ).

In generale quindi, la disciplina applicabile a fattispecie similari deve essere ricostruita sulla base dei principi generali sulla responsabilità civile che impongono di individuare il responsabile e/o i responsabili dei danni nell'ente o negli enti dotati di poteri di gestione e di controllo del territorio e della fauna ivi esistente e che quindi siano meglio in grado di prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi del genere di quello del cui risarcimento si tratta.

Dalla disamina della normativa particolare della Regione Toscana appare lapalissiano in primo luogo che spetta alla Provincia l'esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione nell'ambito del territorio di competenza in particolare l'istituzione delle oasi di protezione e la loro soppressione, l'istituzione e/o la soppressione delle zone di ripopolamento e cattura, l'immissione di nuovi capi, la determinazione della superficie adeguata alle esigenze biologiche degli animali, la realizzazione delle attrezzature e degli interventi tecnici necessari a perseguire scopi di protezione e di incremento delle specie o tese ad eliminare pericoli di interferenze con le attività esterne e segnatamente con la pubblica circolazione. Per quanto concerne la posizione dell'Ente Parco, quale titolare delle funzioni di gestione e tutela dell'area di ripopolamento ubicata in adiacenza o comunque nelle immediate vicinanze della strada pubblica teatro del sinistro, esso avrebbe comunque potuto e dovuto porre in essere quelle misure di salvaguardia a tutela degli utenti della strada per prevenire non meramente possibili ma assolutamente probabili interferenze della stessa fauna con la circolazione stradale mediante la collocazione di ripari, di recinzioni o dissuasori che di fatto avrebbero impedito agli animali selvatici di sconfinare dall'area protetta.

Nulla di tutto questo era stato fatto nel caso specifico come è stato dimostrato in corso di causa.

In particolare per quanto concerne la posizione dell'Ente Parco, istituito con legge Regione Toscana 05 Giugno 1975 n. 65, esso non ha neppure dato alcun riscontro atto a fornire la prova di essersi attivato tempestivamente per eliminare il potenziale pericolo mediante la doverosa segnalazione all'Ente proprietario della strada della situazione ambientale e della necessità dell'apposizione della prescritta segnaletica.

Chiarificatrice per quanto concerne la responsabilità di tutti gli enti chiamati in giudizio è la legge 394/1991 rubricata "Norme quadro sulle aree naturali protette" che, dopo aver sancito all'articolo 1 che i principi richiamati dalla suddetta normativa relativamente all'istituzione ed alla gestione delle aree naturali protette debbono considerarsi fondamentali, prevede la partecipazione necessaria dei Comuni, delle Province, degli Enti Parco e della Comunità Montane, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla costituzione ed alla gestione dell'area protetta.

Posto quanto sopra in termini generali sia la Provincia di Grosseto, quale titolare delle funzioni di gestione e controllo della fauna selvatica nell'ambito provinciale, che l'Ente Parco quale titolare delle funzioni di gestione e controllo della fauna selvatica nell'ambito dell'area del parco e nella zona contigua, ed il Comune di Grosseto quale proprietario della strada, avrebbero dovuto dimostrare di aver posto in essere le misure di controllo della densità della fauna selvatica, gli abbattimenti, l'apposizione di idonee recinzioni lungo la strada, la collocazione di dissuasori olfattivi e/o visivi, tutte attività finalizzate e prodromiche all'eliminazione del prevedibile rischio di interferenze con la circolazione stradale e di protezione degli utenti della strada.

Come detto, gli Enti convenuti non hanno tuttavia dimostrato nulla di tuttociò.

L'importante disposizione di cui all'articolo 22 della legge 394/1991 rubricata "Norme quadro sulle aree protette" stabilisce che " costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali la partecipazione delle Provincie, delle Comunità Montane e dei Comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta….omissis… oltreché la partecipazione dei predetti enti locali alla gestione dell'area protetta stessa".

I suddetti enti – probabilmente sgomenti per l'ingente condanna ricevuta di circa mille euro per ciascun ente suscettibile di mettere a repentaglio il disegno di contenimento della spesa pubblica – interponevano appello chiedendo la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Grosseto per l'asserita carenza di legittimazione passiva oltreché per l'erroneità della sentenza impugnata.

Anche il Giudice Unico del Tribunale di Grosseto, in funzione di Giudice di Appello, con sentenza in data 26/04/2010, ha rigettato tutti e tre gli appelli interposti condannando ancora una volta gli enti appellanti al rimborso delle spese di lite sostenute dall'automobilista per il secondo grado di giudizio aderendo in toto alle argomentazioni in fatto ed in diritto del giudice di primo grado.

In definitiva una sentenza corretta degna di uno Stato di diritto che ha il pregio di statuire una volta per tutte che allorquando la Pubblica Amministrazione sbaglia, omettendo adempimenti espressamente previsti dalla legge, noncurante dei riflessi che tale omissione può determinare nella collettività, e tale omissione determina un danno risarcibile, non è giusto che sia il privato cittadino che debba pagarne le conseguenze.