Lo Studio Legale Latini ha ricevuto incarico di difendere il signor S.M., di nazionalità senegalese, il quale era stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto, per rispondere del reato di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. 30/04/1992 nr. 285 poiché era stato sorpreso, dalla Polizia Municipale nel territorio di Orbetello, a guidare un'autovettura senza essere munito della prescritta patente di guida, in quanto mai conseguita, risultando residente in Italia da oltre un anno e titolare di una patente di guida extracomunitaria non convertibile.

La locale Procura della Repubblica provvedeva pertanto ad emettere il decreto di citazione a giudizio a carico dell'imputato poiché, sosteneva, sulla base della normativa surrichiamata, gli stranieri potevano guidare in Italia con patente straniera per il periodo di un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, dopodichè, la patente straniera doveva essere convertita in quella italiana (il che era possibile per i cittadini di Paesi Comunitari ovvero di Paesi non comunitari ma con rapporti di reciprocità con l'Italia) ovvero lo straniero doveva conseguire la patente italiana. Nel caso di specie, in quanto titolare di una patente di guida non convertibile, avrebbe dovuto ottenere la patente italiana per guidare legittimamente nel nostro Paese, trovandosi in loco da oltre un anno.

La violazione riscontrata, ad avviso del Sostituto, configurava pertanto il reato contravvenzionale di guida senza patente.

Il problema da risolvere nel presente procedimento penale concerneva la soluzione del quesito relativo all'inquadramento giuridico della condotta accertata dall'Autorità Procedente e precisamente se la medesima davvero integrasse la fattispecie criminosa di cui all'art. 116, comma 13 d.lgs. 285/1992 che punisce la guida senza patente, oppure la diversa, e più lieve, condotta prevista dall'art. 126, comma 7 d.lgs 285/1992 che punisce la guida con patente scaduta di validità con l'irrogazione di una mera sanzione amministrativa.

Alla prima udienza dibattimentale la difesa, ritenendo evidentemente non applicabile alla fattispecie concreta la sanzione penale, richiedeva con forza il proscioglimento dell'imputato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 129 c.p.p. perché il fatto non era previsto dalla legge come reato.

In prima battuta il P.M., richiamando una non recente sentenza di legittimità ed una circolare ministeriale, si opponeva.

A seguito di una rivalutazione del fatto, anche sulla base della normativa ratione temporis applicabile e della giurisprudenza di legittimità indicata all'udienza, anche il P.M. si associava alla richiesta del difensore e, all'esito della camera di consiglio, veniva pertanto pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non era previsto dalla legge come reato.

Invero la disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da paesi stranieri è contenuta negli articoli 135 e 136 del d.lgs. 285/1992 che, in primo luogo, consentono la possibilità di sostituire la patente rilasciata da uno Stato comunitario con la corrispondente patente nazionale; questa possibilità, è pure estesa, a condizione di reciprocità, ai titolari di patenti di guida rilasciate da paesi non comunitari.

Nelle altre ipotesi delle cosiddette patenti non convertibili, come nella fattispecie concreta, lo straniero che, come l'imputato, risieda in Italia da oltre un anno e che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l'illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di validità ai sensi dell'articolo 126, comma 7, d. lgs. 285/1992, con conseguente irrogazione di una mera sanzione amministrativa pecuniaria, ma, giammai, il reato contestato che viceversa punisce la diversa e più grave condotta di colui che guida senza aver mai conseguito la patente di guida.

In tal senso si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di legittimità sia in relazione al previgente Codice della Strada che al Codice della Strada in vigore ( cft., in tal senso e da ultimo, Cass. Pen. Sez. IV nr. 22059/2012).

Per completezza deve aggiungersi che, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità formatasi (e consolidatasi) sul punto, il nuovo articolo 135 C.d.S., introdotto dal d. lgs. 59/2011, stabilisce espressamente che "il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11”.

In relazione a ciò, accogliendo la richiesta della difesa, il Tribunale di Grosseto assolveva l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.